IL PRETORE
   Nella causa previdenziale promossa con  ricorso  depositato  il  27
 agosto  1991  da:  Petrucci  Anna  Maria,  col  proc.  e  dom. avv.to
 Mutarelli, ricorrente contro l'I.N.P.S. -  Istituto  Nazionale  della
 Previdenza  Sociale, in persona del presidente pro-tempore, col proc.
 e dom. avv.ti Maggio e Foramiti, resistente.
    Il pretore di Udine  dott.  G.P.  Carchio  ha  pronunciato  il  21
 febbraio 1995 la seguente ordinanza.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    Con ricorso 27 agosto 1991 Petrucci Anna Maria, premesso di essere
 titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di riversibilita', Stato e di
 fruire  altresi'  da  pari  data di pensione INPS SR non integrata al
 minimo, e ritenendo invece di  aver  diritto  all'integrazione  sulla
 pensione INPS per la illegittimita' costituzionale cioe' dell'art. 1,
 secondo  comma,  della  legge  9  gennaio  1963, n. 9 (elevazione dei
 trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
 di previdenza dei coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),
 chiedeva  al pretore di Udine che condannasse l'INPS a corrisponderle
 il minimo con relativi arretrati.
    L'INPS, costituitosi, sosteneva che l'ipotesi non era stata decisa
 dalla Corte costituzionale.
    All'udienza del 21 febbraio 1995, esaurita la discussione,  veniva
 emessa e letta in udienza l'ordinanza in atti.
    La   questione   sollevata   dalle   parti   e'  rilevante  e  non
 manifestatamente infondata.
    La fattispecie in esame, disciplinato dall'art. 1, secondo  comma,
 della  legge  n.  9/1963,  che  esclude per i titolari di pensione di
 riversibilita'  Stato  l'integrazione  al  minimo  di   pensione   di
 riversibilita'  (SR)  erogata  agli  stessi  dall'INPS,  qualora  per
 effetto del cumulo sia superato il trattamento  minimo,  non  risulta
 essere  stato  esaminato dalla Corte costituzionale in altre sentenze
 su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990,
 che ha dichiarato l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3  della
 Costituzione,  dell'art.  1,  secondo comma, della legge citata nella
 parte in cui escludeva il diritto all'integrazione  al  minimo  della
 pensione  SR a carico dell'INPS per chi era gia' titolare di pensione
 diretta dello Stato (e non gia' di riversibilita' come  nel  caso  in
 esame),  qualora,  per  effetto  del  cumulo,  si  fosse  superato il
 trattamento minimo garantito.
    Poiche'  nella  fattispecie  sussistono  le  medesime  ragioni  di
 contrasto   con   l'art.  3  della  Costituzione  poste  dalla  Corte
 costituzionale  alla  base  delle  indicate  sentenze,  la  questione
 sollevata,  oltre  che  rilevante  per  tutta  evidenza,  appare  non
 manifestatamente infondata.
    Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la relativa verifica
 sospendendosi nel contempo il giudizio in corso.